AIRE 2026: guida su cosa cambia con la Legge n. 11/2026

In breve:
fino al 18 febbraio 2026 iscriversi all'AIRE era, nei fatti, un percorso in due tempi — prima la cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente in Italia, poi (spesso a distanza di settimane) l'iscrizione all'AIRE una volta radicati all'estero. Dal 19 febbraio 2026, con l'entrata in vigore della Legge 19 gennaio 2026, n. 11, l'AIRE è parte integrante dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR): cancellazione dall'anagrafe italiana e iscrizione AIRE avvengono nello stesso procedimento, sulla stessa piattaforma. Non sono più due pratiche in sequenza, ma un unico movimento anagrafico.

In questo articolo troverai:

  • La domanda che in questi mesi mi fanno più spesso: "l'AIRE è cambiata davvero o è solo una questione di sportelli?"

  • Come funzionava il vecchio regime, prima del 19 febbraio 2026

  • Come funziona oggi con la Legge 11/2026 e l'integrazione nell'ANPR

  • Chi resta escluso dall'obbligo di iscrizione e chi può iscriversi su base facoltativa

  • Una tabella di confronto rapido tra prima e dopo

  • Due casi concreti che mostrano cosa cambia nel comportamento da tenere

  • Perché la differenza tra residenza anagrafica e residenza fiscale non va mai persa di vista

La domanda che sento ripetere di più in questi mesi

Da febbraio ricevo praticamente la stessa domanda, formulata in modi diversi: "Ho letto che l'AIRE è cambiata nel 2026, ma devo ancora prima disdire la residenza al mio Comune e poi iscrivermi al Consolato, o è cambiato l'ordine delle cose?" È una domanda legittima, perché per anni la prassi — anche quando la norma non lo imponeva esplicitamente in questi termini — ha funzionato con questa logica sequenziale, e molte guide online, anche recenti, continuano a descriverla così. La risposta aggiornata è: no, non è più un percorso in due tempi separati. È un procedimento unico.

Come funzionava prima del 19 febbraio 2026

Nel vecchio impianto, basato sulla Legge 27 ottobre 1988, n. 470, il meccanismo tipico era il seguente: il cittadino che si trasferiva all'estero presentava la dichiarazione al Consolato competente; il Consolato trasmetteva la pratica al Comune italiano di ultima residenza; il Comune procedeva alla cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente (APR) e, in un passaggio distinto — a volte con tempi tecnici non allineati — all'iscrizione nella sezione AIRE. L'AIRE e l'APR restavano due anagrafi gestite in parallelo, con un solo punto di raccordo (il Comune), spesso soggetto a tempi tecnici lunghi e disallineamenti tra i due registri.

Cosa cambia con la Legge 11/2026

L'articolo 3 della Legge 19 gennaio 2026, n. 11 (in vigore dal 19 febbraio 2026) modifica in modo esteso la Legge 470/1988, inserendo due commi che sono il cuore della riforma:

«2-bis. L'AIRE costituisce parte integrante dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)... 2-ter. Gli adempimenti anagrafici di cui alla presente legge sono effettuati nell'ANPR.»

In pratica: AIRE e APR non sono più due archivi collegati da una comunicazione tra enti diversi, ma due sezioni della stessa banca dati unica, gestita sulla piattaforma ANPR. Questo significa che la cancellazione dall'anagrafe italiana e l'iscrizione all'AIRE non sono più due eventi in sequenza con tempi propri, ma un'unica operazione anagrafica: nel momento in cui la pratica viene lavorata, il sistema aggiorna contestualmente entrambe le posizioni sulla stessa piattaforma.

Chi resta escluso dall'obbligo (il nuovo comma 9) e chi può iscriversi su base facoltativa (il nuovo comma 9-bis)

La riforma non si limita a unificare le banche dati: ridisegna anche il perimetro di chi deve, non deve, o può iscriversi.

Il nuovo comma 9 dell'art. 1 della L. 470/1988 conferma e amplia le categorie per cui vige il divieto di iscrizione AIRE, perché mantengono un legame funzionale e temporaneo con l'Italia incompatibile con una residenza estera stabile:

  • i lavoratori stagionali all'estero;

  • il personale scolastico statale impegnato in attività all'estero;

  • i dipendenti delle Regioni e delle Province autonome assegnati agli uffici di collegamento (art. 58, L. 52/1996);

  • il personale civile e militare che beneficia dell'indennità di lungo servizio all'estero (art. 1808 del Codice dell'ordinamento militare, D.Lgs. 66/2010);

  • il personale civile e militare in servizio presso uffici e strutture della NATO;

  • i familiari conviventi che seguono all'estero le categorie sopra elencate (con l'eccezione dei lavoratori stagionali).

Il nuovo comma 9-bis, invece, introduce una novità di segno opposto: per i lavoratori impiegati all'estero presso organizzazioni internazionali, istituzioni dell'Unione Europea o organizzazioni della società civile iscritte nell'elenco dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (art. 26, L. 125/2014), l'iscrizione all'AIRE diventa facoltativa, a condizione che il lavoratore conservi o stabilisca il proprio domicilio fiscale in Italia. È una previsione pensata per le nuove forme di mobilità internazionale qualificata: chi rientra in questa categoria può scegliere se iscriversi o meno, senza che la scelta produca automatismi amministrativi.

Prima e dopo, a colpo d'occhio

Prima del 19/2/2026 Dal 19/2/2026 (L. 11/2026)
Basi dati AIRE e anagrafe della popolazione residente (APR), collegate ma distinte AIRE parte integrante dell'ANPR, unica banca dati
Procedimento Cancellazione dal Comune e iscrizione AIRE come passaggi distinti, con tempi tecnici propri Procedimento unico: cancellazione e iscrizione avvengono sulla stessa piattaforma, nello stesso flusso
Rischio tipico Disallineamento temporale tra cancellazione e iscrizione, "zone grigie" in cui il cittadino risultava non ancora iscritto da nessuna parte Ridotto (ma non azzerato) il rischio di disallineamento, grazie alla piattaforma unificata
Canale Consolato → Comune, comunicazione tra enti distinti Consolato e Comune operano sulla stessa piattaforma ANPR
Categorie escluse dall'obbligo Elenco previgente, meno aggiornato Comma 9 ampliato: stagionali, personale scolastico statale, dipendenti Regioni/Province autonome in uffici di collegamento, personale civile e militare con indennità di lungo servizio o in servizio NATO, familiari conviventi
Iscrizione facoltativa Non prevista Comma 9-bis: lavoratori presso organismi UE, internazionali o ONG AICS, se mantengono il domicilio fiscale in Italia

Due casi che mostrano perché conta saperlo

Caso 1 — La "zona grigia" del vecchio regime. Un cliente, trasferitosi qualche anno fa, aveva presentato la pratica al Consolato in gennaio; il Consolato aveva trasmesso i dati al Comune a febbraio, ma la cancellazione dall'anagrafe italiana e la contestuale iscrizione AIRE erano state perfezionate dal Comune solo a maggio, per ritardi tecnici tra i due enti. Per quei mesi intermedi, il cliente non aveva un riscontro certo della propria posizione anagrafica su nessuno dei due registri, con tutte le complicazioni pratiche che questo comporta (rinnovo documenti, certificati, rapporti con il Comune). Con il procedimento unico introdotto dalla Legge 11/2026, questo tipo di "zona grigia" temporale si riduce sensibilmente, perché l'aggiornamento avviene su un'unica piattaforma condivisa da Consolato e Comune.

Caso 2 — L'errore di sequenza che oggi non ha più senso. Un altro cliente, informato della vecchia prassi, si preoccupava di "prima disdire la residenza in Comune di persona, prima di partire, e poi occuparsi dell'AIRE una volta arrivato". Con l'AIRE oggi integrata nell'ANPR, non c'è più bisogno — né senso pratico — di scindere i due passaggi: la procedura corretta oggi è presentare un'unica pratica al Consolato competente una volta stabilita la residenza all'estero, che attiva in automatico sia la cancellazione dall'anagrafe italiana sia l'iscrizione AIRE nello stesso movimento.

In sintesi

Chi si sta informando in questi mesi deve tenere a mente una cosa sola, prima di ogni altro dettaglio: il riferimento normativo aggiornato è la Legge 19 gennaio 2026, n. 11, non più (solo) la Legge 470/1988 nella sua versione originaria. E il cambiamento pratico più importante per chi organizza un trasferimento è proprio questo: non pensare più a "due pratiche", una in Italia e una all'estero, ma a un procedimento anagrafico unico, gestito su un'unica piattaforma digitale.

Residenza anagrafica e residenza fiscale: non sono la stessa cosa

Tutto quello che hai letto finora riguarda un solo concetto: la residenza anagrafica.

È la tua risposta quando ti chiedono "dove risulti iscritto?" — un dato amministrativo, disciplinato dalla Legge 470/1988 e oggi dalla Legge 11/2026, che riguarda Comuni, Consolati e Ministero dell'Interno, e che si esprime attraverso l'iscrizione all'anagrafe italiana o all'AIRE.

La residenza fiscale è concetto diverso.

Risponde a un'altra domanda — "in quale Paese devo dichiarare e tassare i miei redditi?" — è disciplinata da un'altra norma (l'art. 2 del TUIR) e viene valutata da un altro soggetto, l'Agenzia delle Entrate, sulla base di criteri completamente diversi da quelli anagrafici.

Sono due concetti autonomi, con fonti, soggetti e finalità diverse: avere la residenza anagrafica all'estero non equivale automaticamente ad avere la residenza fiscale all'estero, così come non avere la residenza anagrafica in Italia non equivale automaticamente a non avere la residenza fiscale in Italia.

Tenere distinti fin da subito residenza anagrafica e residenza fiscale è il primo passo per non commettere l'errore più comune tra chi si prepara a un trasferimento: pensare che sistemare la propria posizione anagrafica significhi aver "chiuso" anche la partita fiscale. Non è così — ed è un tema che merita un articolo a parte, che troverai a breve su questo blog.

Perchè il mio approccio è diverso?

Non mi limito a studiare la fiscalità internazionale: la vivo applicata sul campo da quasi 15 anni.
Aver ottenuto la residenza fiscale in 4 Paesi mi ha permesso di trasformare la teoria in esperienza concreta.
Non ho mai dovuto affrontare due trasferimenti di residenza uguali perché ogni progetto aveva obiettivi patrimoniali, professionali, fiscali e personali differenti.

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Nota:
Le informazioni contenute in questo articolo non sostituiscono una consulenza personalizzata. Ogni situazione di trasferimento all'estero va valutata caso per caso. Pertanto questo articolo non risolve casi particolari. La normativa fiscale internazionale va interpretata nei dettagli: ogni situazione concreta richiede un'analisi specifica.

Carla Galanti

Avvocata dal 1994 - Expat dal 2012. Specializzata in diritto fiscale e migratorio, aiuto gli italiani a scegliere il loro Paese ideale senza commettere errori.

https://carlagalanti.com
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